Reggimento la Marina

Associazione Storico Culturale Reggimento "La Marina" - Studio, ricerca e valorizzazione del territorio - Gruppo storico.

Statuto

Statuto

Statuto

art. 1. E’ costituita l’Associazione denominata “Reggimento La Marina”

art. 2. L’Associazione ha sede legale in Nucetto (Cuneo) Via Nazionale n. 19

art. 3. La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione è apolitica e senza fini di lucro. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo al netto di tutte le spese relative, verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato site in Piemonte ed operanti in identico od analogo settore.

art. 4. L’Associazione ha come scopi principali la ricerca e riscoperta della storia militare e non, finalizzata alla valorizzazione e difesa del patrimonio storico culturale del territorio, nonché alla più specifica ricerca e studio sulle armi antiche, vessillologia, uniformologia e storia militare in genere, nonché la partecipazione alle rievocazioni storico militari in Italia ed all’estero.

art. 5. Al fine di realizzare gli scopi prefissi, l’Associazione può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati

art. 6. L’Associazione trae le risorse necessarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi di privati, dello Stato e di Enti ed Istituzioni pubbliche
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- ogni altra entrata concorra ad incrementare le attività sociali

art. 7. Le attività sono svolte dall’Associazione tramite le prestazioni fornite dai soci. Le suddette prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari. Ai soci possono essere solo rimborsate le spese e i costi sostenuti per le prestazioni effettivamente fornite, previa esibizione della relativa documentazione.

art. 8. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 01 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni  esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

art. 9. L’ammissione dei soci all’associazione non può essere transitoria ed è subordinata al parere del Consiglio Direttivo il quale non è tenuto a rendere pubblico né a motivare l’eventuale diniego.

art. 10. Il numero dei soci è illimitato e l’adesione è gratuita. Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell’associazione.


art. 11. La qualità di socio si perde:
a) per recesso,
b) per esclusione a causa condotta contrastante con gli scopi dell’Associazione o di persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle norme dell’Associazione Nazionale Gruppi Storici. I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell’associazione non possono avanzare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

art. 12.  Sono organi dell’Associazione:
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente dell’Associazione che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo
- L’Assemblea dei soci.

art. 13. L’Assemblea dei Soci è riunita in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, mediante lettera indirizzata al domicilio risultante al segretario. L’ordine di convocazione deve indicare il giorno e l’ora fissati, il luogo di ritrovo, l’ordine del giorno e l’indicazione dell’eventuale seconda convocazione, da tenersi mezz’ora dopo nello stesso luogo. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ognuno dei soci intervenuti non può ricevere più di due deleghe. Il Consiglio Direttivo può indire assemblee straordinarie quando particolari esigenze lo richiedano, quando occorre procedere a modifiche statutarie oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un quarto dei soci.

art. 14.  L’Assemblea ordinaria:
- elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo
- delibera sul bilancio consuntivo, su quello preventivo e sulle relative relazioni
- su ogni altro argomento di carattere ordinario posto all’ordine del giorno
L’Assemblea straordinaria:
- sullo scioglimento dell’Associazione
- sulle modifiche dello statuto
- su altri argomenti di carattere straordinario posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da chi viene designato dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Ogni socio ha diritto ad un voto.

art. 15. In via ordinaria le deliberazioni assembleari vengono assunte in prima seduta con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati ed in seconda convocazione a semplice maggioranza. In via straordinaria occorre sempre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un terzo dei presenti o rappresentanti.

art. 16. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto dal Presidente e da sei Consiglieri, tutti scelti dall’Assemblea. Fra i sei Consiglieri il Consiglio stesso nomina il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere. Tutti i membri del Consiglio sono rieleggibili compreso il Presidente. Le cariche non sono retribuite.

art. 17. E’ compito del Consiglio Direttivo:
- curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea.
- predisporre ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre al parere dell’Assemblea ordinaria, previa sottoscrizione del Presidente, e del Segretario-Tesoriere.
- provvedere alle convocazioni delle Assemblee dei soci.
- deliberare sulle domande di ammissione a socio.
- intrattenere eventuali rapporti con privati, Enti Pubblici o altre associazioni.
- curare la tenuta del libro cassa, il libro verbali dell’Assemblea, nonché del libro verbali del Consiglio stesso.
- stabilire gli eventuali incarichi da affidare ai soci.
- formulare e divulgare il programma di attività annuali.

art. 18. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, e poteri di firma anche per quanto si riferisce ai deliberati del Consiglio Direttivo; in caso di assenza od impedimento la rappresentanza e la firma spettano al Vicepresidente o ad altra persona designata dal Consiglio. In caso di cessazione dalla carica di Presidente per qualsiasi motivo all’infuori del compiuto triennio, il Vicepresidente supplirà fino all’Assemblea successiva, che voterà per l’elezione del nuovo Presidente.

art. 19. Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle leggi vigenti.

Nucetto, li 1 settembre 2003

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